Descrizione
Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
Costituiscono subaffidamenti o subcontratti, non qualificabili come subappalti, i contratti aventi ad oggetto attività, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si riferisce l’appalto, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto di appalto principale e/o comunque ad € 100.000 o con percentuale di incidenza della manodopera inferiore al 50%.
Ai sensi dell’art. 119, comma 2, ultima parte del D. Lgs. n. 36/2023 l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, quanto segue:
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il nome del sub-contraente;
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l'importo del sub-contratto;
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l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
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eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’affidamento di subcontratti, non assimilabili ai subappalti, non è pertanto soggetto ad autorizzazione preventiva, ma all’onere della mera comunicazione preventiva alla stazione appaltante, con le modalità di seguito esposte.
L’impresa subcontraente dovrà essere abilitata all’esercizio dell’attività oggetto del subcontratto. Tale requisito sarà accertato mediante la consultazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. anche al fine di verificare lo stato di attività dell’impresa.
È inoltre necessario, trattandosi di un principio informatore della contrattualistica pubblica, che il subaffidatario sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, da dimostrarsi mediante produzione del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà altresì essere documentalmente comprovata l’iscrizione del subcontraente nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, con indicazione dei relativi estremi, al fine di consentirne la verifica.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il subcontratto deve riportare, a pena di nullità, oltre all’indicazione del CIG e del CUP (ove esistente) del contratto d’appalto principale, un'apposita clausola con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta legge.
L’appaltatore che intenda avvalersi di subaffidamenti, non qualificati come subappalti, dovrà trasmettere, almeno cinque giorni prima, la seguente documentazione:
1) comunicazione contenente la denominazione/ragione sociale del sub-contraente ed i relativi dati identificativi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (conforme al modello Allegato 1);
2) copia subcontratto sottoscritto, contenente le indicazioni di cui al punto 1. della comunicazione modello Allegato 1;
3) DURC del subcontraente, in corso di validità;
4) documentazione a comprova dell’iscrizione dell’impresa subcontraente alla whitelist prefettizia (nel caso in cui l’oggetto del subcontratto preveda lo svolgimento di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
La comunicazione, munita del sopra indicato corredo documentale, dovrà essere inviata all’indirizzo pec comunefinaleligure@legalmail.it e posta all’attenzione del R.U.P della procedura di appalto, nonché dell'Ufficio Appalti, Espropri, Amministrativo LL.PP.
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Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026, 17:43