Interpello
L'istituto dell'interpello consente al contribuente, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, di presentare istanza all'ufficio tributi per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali. (Riferimenti normativi: D.Lgs. 24/09/2015 n. 156; art.11 della legge 27/07/2000 n. 112; regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello di cui alla deliberazione di C.C.n.64 del 30/05/2016).
L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere gli elementi di cui all’art.3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’istituto dell’interpello.
All’istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'ufficio e rilevante ai fini della risposta.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.
L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC all'indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it;
- con consegna diretta al protocollo generale del Comune di Finale Ligure, sito in via Pertica 29 – 1° piano;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Finale Ligure – Va Tommaso Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV)
Il Comune formula la propria risposta, scritta e motivata, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'istanza è inammissibile nei casi elencati all’art.4 del regolamento comunale per l’applicazione dell’istituto dell’interpello.
Nei casi diversi dall'inammissibilità dell’istanza, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all’istanza, l'ufficio chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta e' resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa; la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello.
La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta all’istanza non vincola il contribuente.
La risposta all’istanza vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
La mancata risposta entro i termini di legge equivale a concordare con la soluzione prospettata dal contribuente.
Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, espressa o tacita. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della risposta fornita (in tal caso la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune).
Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
Riferimenti e contatti Ufficio
Caratteristiche Procedimento
entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza