Autotutela
L'autotutela è il potere della Pubblica Amministrazione di riesaminare criticamente, su istanza di parte o d'ufficio, i propri atti e di disporne l'annullamento totale o parziale se risultano illegittimi o infondati e sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari (riferimenti normativi: Legge n. 656 del 30/11/1994, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30/09/1994, n.564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale", art.2-quater; D.M. (Decreto del Ministero delle Finanze) n.37 del 11/02/1997 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria"; DPR n.445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", artt. 38, 75 e 76; DPR n.107 del 26/03/2001 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze" art.23).
Un atto illegittimo può essere annullato d'ufficio oppure su richiesta del contribuente che può inviare all’ufficio tributi una semplice istanza in carta libera contenente un’esposizione riepilogativa dei fatti, eventualmente corredata da documenti che dimostrino in tutto o in parte l'illegittimità dell'atto.
L'istanza deve indicare:
- l’atto di cui si chiede l’annullamento (totale o parziale);
- i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
Il termine entro cui presentare l'istanza di autotutela è di 60 giorni per le entrate tributarie e di 30 giorni per le entrate extratributarie, decorrenti dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo.
L'istanza di autotutela può anche essere presentata dopo la scadenza dei termini sopraindicati in quanto non vi sono limiti per l'Amministrazione di riconsiderare la legittimità dei propri provvedimenti.
Ricorrendone le circostanze, l'ufficio provvederà alla correzione o all'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo con provvedimento motivato da comunicare al contribuente e alla Commissione Tributaria se pende ricorso.
L’esercizio dell’autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel solo caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Riferimenti e contatti Ufficio
Caratteristiche Procedimento
Il procedimento deve essere concluso nei termini di cui all'art.2 della legge 07/08/1990 n.241
Poichè l'autotutela è per l'Amministrazione una facoltà discrezionale, l'istanza di parte non interrompe nè sospende i termini per la proposizione del ricorso avverso l'atto ritenuto illegittimo innanzi all'autorità giudiziaria competente.