Opere pubbliche
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L‘Amministrazione ha obbligo di legge sulla pubblicazione tempestiva sui propri siti istituzionali dei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle opere pubbliche, delle linee guida per la valutazione degli investimenti, delle relazioni annuali e di ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte della Amministrazione, degli esiti di valutazione ex post che si discostino da quelli di valutazione ex ante nonché delle informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti. L‘obbligo di legge si estende alle informazione relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.