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Città di Finale Ligure

Protezione dei dati personali

Privacy
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il 4 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 il decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il decreto legislativo n. 101/2018 armonizza le norme enunciate dal nostro legislatore nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) con quelle introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio scorso.

 

Privacy UE GDPR 2016/679
Nominativo RDP-DPO

Il Comune di Finale Ligure ha nominato quale Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD - DPO) l'Avvocato Massimo Ramello (Decreto n. 6 del 12/08/2022 - Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/67).
Il nominativo del soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile è il seguente: Avvocato Massimo Ramello

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati

  1. 1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
    a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
    b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
    c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
    d) cooperare con l’autorità di controllo;
    e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
  2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione,del contesto e delle finalità del medesimo.
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