Pagamento di una contravvenzione e ricorsi
Una contravvenzione si può pagare entro sessanta giorni dalla notifica nei seguenti modi:
- all'ufficio postale mediante il bollettino di c.c.p. allegato al verbale della contravvenzione. Se il bollettino allegato si perde o si deteriora, si può effetturare il versamento con altro bollettino sul c.c.p. n. 305177 intestato a Comune di Finale Ligure Ufficio Polizia Municipale, su cui si indicherà la seguente causale di versamento: pagamento verbale n.___, targa veicolo_______;
- presso le agenzie della Cassa di Rsparmio di Genova e Imperia sul territorio;
Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per cinque anni dalla notifica.
Per il pagamento del "preavviso" per violazione alle disposizioni riguardanti la sosta di veicoli, lo stesso deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni. Trascorso tale termine verrà notificato verbale entro 150 giorni con l'aggiunta delle spese di notifica.
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti, eccetto nei casi di ricorso, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria avviene tramite ruolo.
In caso di erronea iscrizione a ruolo per pagamento già avvenuto il procedimento viene annullato mediante presentazione al Comando della cartella esattoriale e della ricevuta dell'avvenuto pagamento.
Ricorsi
Avverso ai verbali del C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il ricorso viene proposto al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro lo stesso termine è ammessa opposizione al Giudice di pace competente per territorio.