Smarrimento patenti di guida e carte di circolazione
Patente di guida (D.P.R. 104 del 9 marzo 2000)
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro 48 ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando l'apposito modulo su cui è applicata una fotografia, contestualmente viene rilasciato un permesso provvisorio di guida della validità di 90 (novanta) giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida. Il titolare che successivamente alla denuncia rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione. Il duplicato verrà trasmesso per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di guida; qualora il duplicato non pervenga entro tale termine il permesso provvisorio si intende prorogato fino al momento della consegna.
Qualora invece gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della patente, al suo rilascio provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'apposita domanda da parte del titolare. Alla medesima domanda è allegata la denuncia resa agli organi di polizia.
Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'apposita domanda da parte dell'intestatario.
Carta di circolazione (D.P.R. 105 del 9 marzo 2000)
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro 48 ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia agli organi di polizia compilando l'apposito modulo, contestualmente viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 (novanta) giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida. Il titolare che successivamente alla denuncia rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione. Il duplicato verrà trasmesso per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza dell'intestatario entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione; qualora il duplicato non pervenga entro tale termine il permesso provvisorio si intende prorogato fino al momento della consegna.
Qualora invece gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione, al suo rilascio provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'apposita domanda da parte del titolare. Alla medesima domanda è allegata la denuncia resa agli organi di polizia.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'apposita domanda da parte dell'intestatario.