Doppio cognome
Il 1 giugno 2022 con la circolare n. 63/2022 il Ministero dell' Interno ha reso operative le nuove disposizioni, conseguenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/4/2022: la stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio entrambi i cognomi.
In base alle nuove regole, in attesa di una legge che definisca i passaggi che possono risultare più controversi, negli atti di nascita il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso (prima quello del padre e poi quello della madre oppure viceversa). I genitori, comunque, possono accordarsi anche sull’attribuzione di un solo cognome, che può essere sia quello paterno che quello materno.
Il Ministero dell’Interno nella circolare precisa che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.
Al momento della dichiarazione di nascita, quindi, i genitori (o il genitore) dovranno presentarsi all'Ufficio di Stato Civile con il modello allegato a questa news, sottoscritto e corredato dei documenti di identità dei dichiaranti.