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Città di Finale Ligure

Referendum Costituzionale - 20 e 21 settembre 2020

Ex art. 138 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica, con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 ha indetto per domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020 il referendum popolare ai sensi dell'art.138 della Costituzione, confermativo del testo della Legge Costituzionale concernente "Modifiche agli art. 56,57,59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari" approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.

Il Testo del quesito referendario è il seguente: "Approvate il testo della Legge Costituzionale "Modifiche agli art. 56,57,59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella G.U. del 12 ottobre 2019?"

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedi 21 con scrutinio immediatamente successivo alla chiusura dei seggi.

Negli stessi giorni si svolgeranno le elezioni per l'elezione del Presidente della Regione Liguria e per il rinnovo del Consiglio Regionale.

 

_____PRIMI ADEMPIMENTI_____
Opzione degli elettori residenti all'estero per l'esercizio del diritto di voto in occasione del Referendum Costituzionale ex art 138 della Costituzione indetto per domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020.

I cittadini Italiani residenti all'estero che volessero votare in Italia in occasione del Referendum suddetto, devono far pervenire all'Ufficio Consolare competente, tramite consegna a mano o invio postale o telematico, unitamente a copia del documento di identità, il modello allegato entro e non oltre il giorno 28 luglio 2020.

 

_____VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO_____
Gli elettori che si trovino temporaneamente all'estero in occasione delle Elezioni Regionali e del Referendum devono inviare al Comune di residenza il modello allegato entro la data del 19 agosto 2020. SI RICORDA che la scelta del voto presso lo Stato in cui il cittadino si trova temporaneamente vale SOLO per il Referendum e non per le Regionali elezioni per le quali la persona dovrà rientrare in Italia.

 

_____VOTO DOMICILIARE_____
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 31 agosto 2020, (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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